martedì 6 novembre 2007

L’utilizzo della fascia tricolore da parte del Sindaco e di suoi delegati: la circ. Ministero interno n. 5/1998

L’utilizzo della fascia tricolore da parte del Sindaco e di suoi delegati: la circ. Ministero interno n. 5/1998

di Carlo Lopedote

L’art. 50, comma 12 del D.Lgs. 267/2000 definisce la fascia tricolore come “distintivo del Sindaco”, unitamente allo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune (questi ultimi compaiono sulla fascia dal 1997), da portare a tracolla.
La ratio di tale disposizione supera la funzione di mera indicazione di un semplice ornamento, ma va ad individuare un simbolo certamente dotato di specifici significati, e per tali ragioni non avulso da un uso mirato ed opportuno.
Nella prassi assistiamo oggi ad un utilizzo della fascia tricolore, in occasione delle manifestazioni ufficiali, praticato non soltanto da parte dei sindaci (o vicesindaci nella funzione di sindaco pro-tempore), ma esteso anche a membri dell’amministrazione delegati in rappresentanza. Si ritiene utile, alla luce di numerose sollecitazioni e richieste di approfondimento da parte di attori del sistema enti locali, soffermarsi sulla legittimità, o sulla opportunità di un uso così frequente del medesimo segno distintivo. In merito alle modalità di utilizzo della fascia tricolore, il 4 novembre 1998, l’allora Ministro dell’Interno Rosa Russo Iervolino emanava una circolare, pubblicata poi sulla Gazzetta Ufficiale n°270 del 18 novembre 1998, indirizzata a tutti i Prefetti e ai rappresentanti delle autonomie, all’interno della quale si invitavano i Sindaci a fare “un uso corretto e conveniente della fascia tricolore”, nella consapevolezza “ della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica”.
Nel precisare come la disciplina dell’uso della fascia non sia dettata compiutamente dalle norme, ma sia rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo “via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema….”, il Ministro specifica, nella circolare, come tale disciplina sia legata “principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo”.
Ma occupiamoci in primis dell’utilizzo relativo all’esercizio delle funzioni sindacali di Capo dell’Amministrazione comunale.
La specifica funzione distintiva attribuita alla fascia quale elemento simbolico, si spiega nel provvedimento ministeriale, è altresì “finalizzata a rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e, nel contempo, sottolinea l’impegno che il Sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale”.
In tale contesto, non appare casuale, secondo il Ministro, la collocazione della disposizione, nel corpo normativo del Testo Unico degli Enti locali, immediatamente dopo la descrizione della nuova procedura del giuramento del Sindaco e del Presidente della Provincia davanti ai rispettivi consigli, accomunando le norme “sotto il profilo del significato istituzionale”.
Il titolare del dicastero evidenzia altresì come, nell’uso corrente, si sia affermata la consuetudine che il Sindaco indossi la Fascia tricolore in tutte le manifestazioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.
E’ proprio qui necessario, con riferimento a tale casistica, l’operato richiamo ad “un uso corretto e conveniente della fascia tricolore”, nella consapevolezza “ della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica”.
In tal senso possiamo operare alcune riflessioni:
· Il Sindaco in quanto tale può utilizzare la fascia tricolore, anzi deve utilizzarla, nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come appunto espletamento del proprio ruolo ed assuma ufficialità; diversamente, nell’ipotesi di partecipazione a titolo privato, o comunque non ufficiale, si dubita fortemente non solo della opportunità, ma anche della legittimità dell’utilizzo di tale simbolo distintivo;
· Coerentemente con tale enunciazione, si è del parere che costituisca un uso legittimo del simbolo l’utilizzo della fascia tricolore da parte del vice-sindaco, nelle ipotesi previste dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, cioè in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 della medesima disposizione legislativa;
In tali ipotesi il vice-sindaco sostituisce in toto il Sindaco nell’espletamento dei compiti istituzionali in qualità di capo dell’amministrazione, ereditandone ovviamente prerogative e funzioni. In tal modo viene assicurata la continuità nell’esercizio appunto del suddetto ruolo di capo dell’amministrazione, analogamente rispetto a quanto accade in ulteriori casi in cui si verifica la sostituzione del primo cittadino ( es: presidenza della Giunta comunale, poteri di ordinanza ex lege). Siamo ovviamente ben lontani dall’ipotesi di mera assenza del Sindaco dal luogo in cui si svolge la manifestazione pubblica, che nella prassi dal Ministro citata dà luogo ordinariamente all’utilizzo della delega di partecipazione da parte del primo cittadino nei confronti di appartenenti al proprio esecutivo o comunque all’amministrazione di riferimento;
· Strettamente collegata all’ultima riflessione è la seguente, sulla legittimità o meno dell’utilizzo della fascia tricolore da parte di un delegato del Sindaco a partecipare per conto dell’Amministrazione.
Particolarmente esplicativa è l’indicazione ministeriale della circolare, laddove si evidenzia la finalità di “rendere palese la differenza tra il Sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche”, nonché il riferimento esplicito, mediato dal dettato normativo, alla fascia quale elemento “distintivo del Sindaco”. Dal tenore di tale affermazione si evincerebbe, a parere dello scrivente, la illegittimità dell’uso della fascia da parte di soggetti rappresentanti dell’amministrazione delegati a partecipare a qualsiasi manifestazione ufficiale, in quanto la fascia medesima, dal contesto interpretativo che ne deriva, configurerebbe il distintivo del Sindaco quale capo dell’amministrazione ( ruolo e funzione, non certo persona fisica, quindi utilizzabile dal vice-sindaco in qualità di sindaco pro-tempore), e non di quest’ultima, la quale è dotata, per analoghi fini distintivi, di ulteriori simboli (gonfalone, stemma) utilizzabili in conformità alle previsioni normative vigenti.
Non a caso, all’interno della circolare, è lo stesso Ministro, pur evidenziando la capacità di ordinamenti autonomi quali gli enti locali di autodeterminarsi normativamente entro la “cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere ed operare”, ad invitare i vertici delle autonomie locali al rispetto di adeguati canoni comportamentali, nel rispetto di valori caratterizzanti l’ordinamento costituzionale, quali il principio dell’unità ed indivisibilità della Repubblica e il dovere, statuito per gli amministratori pubblici dall’art. 54 della Carta Costituzionale, “di adempiere con disciplina e ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate”.
Tale invito assume ancor più valenza di orientamento alla luce della riforma costituzionale del 2003, e degli ulteriori spazi di autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dalla novella degli articoli del titolo V della Carta Costituzionale.
Certamente sussiste oggi ampia possibilità, per le autonomie locali di disciplinare, con propria normazione regolamentare,. l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche allo scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’amministrazione, ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge.
Restano valide, ovviamente, in merito ad utilizzi specifici della fascia tricolore, esplicite previsioni, come quella dell’art. 70 del D.P.R. 3.11.2000, n° 396, laddove si prevede che “l’ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12 del D.Lgs. 267/2000, da portarsi a tracolla”. Siamo qui davanti ad un’ipotesi specifica, attinente allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile, al quale, indipendentemente dall’individuazione fisica del soggetto, bensì in virtù della titolarità e della particolarità delle funzioni espletate nel procedimento amministrativo cui si sottende, si estende la prerogativa dell’utilizzo del simbolo distintivo sindacale.
Appare logico, in virtù della eccezionalità della previsione, individuare un ambito di applicazione tassativamente restrittivo alla stessa, respingendo, conseguentemente, possibili interpretazioni estensive.

IL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

... Con la modifica del Titolo V, la Costituzione del 1948 si è adeguata alla nuova realtà dell'ordinamento regionale, alla riforma degli enti locali realizzata nel decennio 1990-2000 ed al decentramento amministrativo.
La legge costituzionale del 2001 ridefinisce, all'insegna di una più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, le competenze tra Stato e Regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime tanto a livello interno quanto sul piano internazionale
La prima fondamentale modifica concerne la posizione di parità che viene attribuita agli enti territoriali minori e allo Stato come elementi costitutivi della Repubblica.
Rinnovando l’art. 114 Cost., l’art. 1 della legge 1/2003 omologa lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi costitutivi e parificati della Repubblica. In virtù del nuovo disposto costituzionale di cui all'articolo 114, gli enti locali acquistano una legittimità originaria.
«La Repubblica - recita infatti l'articolo in esame - è costituita (e non più solo «si ripartisce») dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (l°comma); lo stesso articolo prosegue attribuendo a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni natura di enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni (2° comma); prevede, infine, uno status speciale per Roma, quale capitale della Repubblica (3° comma). Viene abrogato l'articolo 115, che statuiva che «le Regioni sono costituite da enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione», anche se occorre precisare che si tratta di una abrogazione puramente formale.
Il disposto dell'ex articolo 115 è infatti ripreso dall'articolo 114, laddove si prevede che non più soltanto le Regioni ma anche i Comuni, le Città metropolitane e le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

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