domenica 19 agosto 2007

IDEE E PROGETTI PER CASTROCARO 6

6 - IDEE PER IL TERRITORIO: I SISTEMI TURISTICI LOCALI

I Sistemi turistici locali devono favorire la valorizzazione dell’identità e dell’integrazione dei territori in ogni loro aspetto e, su questo presupposto, realizzare forme concrete di marketing territoriale. Si pensi all’importanza strategica che assume il concetto di integrazione: accoglienza, ospitalità, ricettività, trasporti, ricchezze culturali, naturali e paesaggistiche, produzioni tipiche dell’artigianato e dell’agricoltura, enogastronomia.
Il Sistema turistico locale può dunque diventare il laboratorio dove si testa la possibilità di applicare la filosofia del “distretto” ad un territorio turistico; un distretto che acquista caratteristiche molto particolari perché il turismo non è un sistema chiuso, ma un insieme complesso che si esprime attraverso l’offerta di ospitalità e che nasce laddove si fondono componenti sociali, territoriali, ambientali, culturali, economici, infrastrutturali.

(Venerio Brenaggi Funzionario del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche Regione Emilia-Romagna – P.O. “Osservatorio, analisi e promozione della domanda turistica, organizzazione professioni turistiche, coordinamento procedure”)

Il territorio come valore aggiunto: i sistemi turistici locali
La robustezza raggiunta dal sistema economico regionale, pur in un quadro in cui non mancano elementi di forte preoccupazione e di incertezza, ha spinto la Regione a sperimentare qualcosa di nuovo nel turismo: aprire all’innovazione per poter determinare autonomamente i mercati di riferimento ed essere nelle condizioni, sul mercato, di scegliere e non essere scelti.
La realizzazione di questo obiettivo necessitava di cluster forti, che vedessero in prima fila gli operatori del settore. Questa è la filosofia che ha ispirato l’introduzione dei Sistemi turistici locali (cfr. nuovo art. 13-bis), intesi come valore aggiunto in ogni segmento della domanda, volti in particolare al miglioramento del livello di qualità dei servizi.
È evidente, in ogni caso, l’importanza di assicurare un raccordo tra queste nuove realtà e gli altri livelli istituzionali, quello nazionale (al quale la Regione intende chiedere una svolta nell’innovazione del settore) e quello locale, sia in riferimento ai Club di prodotto, la cui esperienza permette di guardare con fiducia alla competizione futura, sia in riferimento alle Province, che svolgono un ruolo importante di coordinamento. Solo attraverso questo coordinamento sarà possibile fare emergere le specificità territoriali, l’autenticità, la verità, la genuinità dell’offerta turistica regionale in un mix che sfrutti al massimo le tecnologie e le innovazioni organizzative.
L’ultima stagione turistica ha registrato un segno positivo, ma occorre tener conto dei dati generali: nel mondo la domanda turistica aumenta in modo esponenziale e l’Italia ne intercetta solo una minima parte, perdendo progressivamente posizioni e competitività.
Lo sforzo di innovazione che ha compiuto la Regione con l’introduzione degli S TL mira a proporre una modalità innovativa di governance turistica:
– che rappresenti un esempio anche per il livello nazionale, oscillante troppo spesso fra la frantumazione ed un eccessivo centralismo;
– che sia in grado di dare una risposta ai problemi strutturali del turismo, in piena coerenza con le scelte programmatiche che la Regione sta compiendo in alcuni piani fondamentali per l’economia regionale quali il Piano di sviluppo rurale, il Piano sulla ricerca e sviluppo e il Piano operativo regionale di attuazione del Fondo sociale europeo;
– infine, che sfrutti in pieno il principio di sussidiarietà, che la legge ha fatto proprio in ogni suo articolo e che ha inteso rafforzare facendo riferimento esplicito al nuovo articolo 118 della Costituzione
(Massimo Pironi Presidente della Commissione “Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro,sport” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – Relatore di maggioranza del progetto di legge)

Sistemi Turistici Locali: la fase due è già cominciata

Ormai quasi tutte le Regioni hanno recepito la legge quadro 135 del 2001 che prevede una nuova organizzazione del territorio, e chi manca all'appello ha già pronta una "bozza pressoché definitiva" di legge regionale.

Se si guardano le diverse normative approntate in questi mesi si può notare però come non tutte le Regioni abbiano compreso fino in fondo, o abbiano davvero condiviso il portato innovativo che è contenuto nel concetto stesso di Sistema Turistico Locale.

Direi anzi che in questa fase i contenuti "rivoluzionari" del STL sono stati notevolmente ridimensionati.

Solo per fare un esempio, mentre nella legge nazionale il "Progetto di sviluppo" è il cuore del STL, a livello regionale, soprattutto nei dibattiti in corso, la lettura che si fa dei STL sembra essere quella di una nuova forma di APT: la grande preoccupazione è l'ambito geografico. Mentre i Progetti diventano corollari e restano nello sfondo, prevalgono le funzioni più tradizionali di promozione turistica.

Probabilmente tutto ciò sta avvenendo perché a livello regionale si pensa di gestire il cambiamento senza modificare l'approccio che ha dato origine in passato alle Aziende di Soggiorno, e negli anni '80 alle APT. Ma così facendo il concetto di STL rischia di non esser compreso dagli stessi soggetti che dovrebbero realizzarlo. In altre parole se si rimane nella logica della semplice promozione turistica le potenzialità dei STL restano inespresse.

Ritengo che tutto ciò stia accadendo perché non si attribuisce la giusta importanza all'aspetto culturale della questione, che va considerato invece una premessa per la gestione del cambiamento; più precisamente se non si assume l'ottica del marketing territoriale tutta la costruzione dei STL rischia di essere tradita.

Dunque se si vuole evitare il rischio di veder nascere Sistemi Turistici Locali che, nonostante l'etichetta nuova, nascondono competenze simili alle vecchie APT, può essere utile tenere a mente alcune regole:

- Dare vita o aderire ad un STL non è un obbligo; non tutti i territori né tutti i Comuni devono sentirsi obbligati a creare dei STL, o ad entrare in Sistemi dei quali non condividono le prospettive,

- non è il territorio che si deve adeguare al STL, ma viceversa il STL deve mantenere il principio dell'adattabilità, e trovare forma e natura adatti al caso ed agli obiettivi,

- il STL deve rappresentare un elemento razionalizzatore del territorio, lungi dal costituire un doppione deve piuttosto riorganizzare il territorio e contribuire a semplificare la babele di enti che vi insistono,

- il STL non si deve occupare solo di promozione e valorizzazione dei beni del territorio, quanto di qualità, di messa a sistema e di integrazione, di interventi sul "prodotto", di distribuzione, di diffusione delle competenze….,

- gli strumenti e le azioni dei STL devono essere innovativi, non c'è bisogno di far nascere dei STL per fare i soliti depliant e per partecipare alle solite fiere,

- la grande opportunità del STL è quella di aggregare soggetti diversi, non solo turistici, e di integrare prodotti e territori. Insomma il STL è la grande occasione per le località attualmente ai margini, e per le mete monoprodotto,

- infine c'è il problema delle risorse: non si fanno i STL con budget che non sarebbero sufficienti nemmeno per affittare uno stand alla BIT di Milano.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 29 del 6 marzo 2007
"Art. 13 bis
Sistemi turistici locali
1.
Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2.
Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3.
La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 Sito esterno(Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
4.
I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.
5.
I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d)."

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