venerdì 10 agosto 2007

Doveri dei giornalisti in rapporto al diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di critica.

Doveri dei giornalisti in rapporto al diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di critica.

Ricerca di Franco Abruzzo

(presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e docente di Diritto dell’informazione all’Università degli Studi di Milano Bicocca e all’Università Iulm di Milano).

1. Premessa. Il rispetto della dignità della persona umana fondamento della nostra Costituzione. L’interesse dello Stato all'integrità morale della persona. Il concetto (giuridico) di giornalismo.

2. I padri costituenti e i limiti del diritto di cronaca nella legge sulla stampa del 1948.

3. Diritto di cronaca, diritto dei cittadini all’informazione e Corte costituzionale.

4. La professione giornalistica, come quella degli avvocati e dei medici, è nella Costituzione.

5. Il "decalogo" della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca.

6. Il diritto di cronaca (e di critica) ancorato a "notizie vere". La cronaca giudiziaria e il limite del rispetto del principio della presunzione di non colpevolezza (o di innocenza).

7. Diffamazione e responsabilità civile di editore, direttore e articolista.

8. La riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa. L’interdizione dalla professione.

9. Diffamazione online: la Cassazione ribalta le regole. Competente il tribunale in cui risiede il presunto danneggiato.

10. Privacy. Analisi del Codice deontologico.

11. Segreto professionale. Con le sentenze Goodwin e Roemen la Corte di Strasburgo impone l’alt alle perquisizioni nelle redazioni a tutela delle fonti dei giornalisti. Pm e giudici italiani devono indagare solo sui loro collaboratori (che "spifferano" le notizie) e non su chi riceve l’informazione.

12. Conclusioni. Il monito di Walter Tobagi contro la "superinformazione" e i "Comitati di Giustizia e Stampa" di Adolfo Beria di Argentine. Il giornalista (come l’avvocato) parte nel procedimento penale.

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